COSTRUZIONE E IMPIEGO DI PONTEGGI – Le indicazioni dal Ministero del Lavoro per il rinnovo delle autorizzazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 contenente le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l’impiego di ponteggi, come previsto ai sensi dell’art. 131, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modificazioni.
Ricordiamo infatti che il citato comma 5, dell’art. 131 prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.
Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all’ aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggiinnanzi richiamati, il Ministero ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell ’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie averificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico.
Pertanto il Ministero – al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico – ha necessità diconoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale.
I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno, pertanto, trasmettere al Ministero del Lavoro apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, allegando:
– unacopia delle autorizzazioni rilasciate precedentemente dall’Amministrazione,
– unadichiarazione resa dal legale rappresentante,ai sensi delD.P.R. n. 445/2000,relativa al mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché
– unadichiarazione da cui risulti ancora in corso la produzione del ponteggio, anch’essa ai sensi delD.P.R. n. 445/2000.
L’istanza dovrà essere presentata allaDirezione Generaledei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialientro il 15 giugno 2018all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Se tale termine non sarà rispettato, l’autorizzazione ministeriale si considereràautomaticamente revocata.
Nel caso di istanze di rinnovo già presentate precedentemente all’adozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati.