Costruzioni, in vigore il nuovo contratto di apprendistato

La Commissione nazionale paritetica, istituita dal c.c.n.l. 18 luglio 2018, a cui era stata affidata la revisione della disciplina del contratto di apprendistato per il settore delle costruzioni (articolo 92 del c.c.n.l.), ha adeguato, con decorrenza dal primo aprile 2019, la disciplina contrattuale alle ‘nuove’ disposizioni legislative.
Il contratto di apprendistato
La disciplina del contratto di apprendistato è stata notevolmente rivista dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Questa tipologia contrattuale, che ha subito importanti e recenti novità in merito a durata, retribuzione e agevolazioni previste, è rivolta principalmente ai più giovani (entro i 29 anni d’età) e prevede lo svolgimento di un’attività lavorativa, a fronte di una retribuzione differenziata e proporzionata in base alla tipologia di contratto, oltre ad attività volte alla formazione specifica del lavoratore.

La struttura bifasica
Il contratto di apprendistato, che si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, dopo le modifiche apportate dal Jobs Act è stato suddiviso in tre tipologie:

1. apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Nell’ambito di questo percorso è recentemente intervenuta la legge di bilancio 2019, in base alla quale i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati “
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;

2. apprendistato professionalizzante,
utile al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

3. apprendistato di alta formazione e di ricerca
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
L’apprendistato è dunque una tipologia contrattuale particolarmente vantaggiosa per il datore di lavoro, che può beneficiare di alcune agevolazioni retributive e contributive, ma anche per il lavoratore, anche nel settore delle costruzioni.  Nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, la Commissione nazionale paritetica, istituita dal c.c.n.l. 18 luglio 2018, a cui era stata affidata la revisione della disciplina del contratto di apprendistato per il settore delle costruzioni (articolo 92 del c.c.n.l.), ha adeguato, con decorrenza dal primo aprile 2019, la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni legislative. Dal punto di vista prettamente normativo, i riferimenti di cui al D.lgs. 276/2003 vengono quindi sostituiti, con opportuno adeguamento, dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2015. La novità maggiormente significativa della nuova disciplina contrattuale riguarda il venir meno della possibilità prevista dal decreto legislativo n. 81/2015 di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettanteViene quindi introdotta la determinazione della retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
( Fonte Tecnoring.com )