Gestione delle terre e rocce di scavo: le Linee guida del SNPA
Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha approvato il manuale “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”
Giovedì 9 maggio si è tenuta una riunione del Consiglio del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente). Nella prima parte dell’incontro si è preso atto dell’approvazione telematica di una serie di documenti tecnici:
– Linee guida per la redazione del ‘Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano’
– Linee guida sulla gestione delle “Terre e rocce di scavo’
– Rapporto tecnico “Elementi metodologici per la valutazione del rischio associato all’esposizione a contaminanti multipli, con particolare riferimento alla popolazione residente in aree di particolare rilevanza ambientale”
– Rapporto tecnico “Elementi metodologici per una valutazione multisorgente dell’esposizione a inquinanti chimici in ambienti indoor in aree di particolare rilevanza ambientale”
E’ stata quindi ratificata, a seguito della deliberazione di una procedura SNPA sull’approvazione delle convenzioni di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 132/2016, la prima Convenzione fra SNPA e INGV (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia), con il quale viene instaurato un rapporto di collaborazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.
TERRE E ROCCE DA SCAVO. Con la delibera n. 54/2019, il Consiglio SNPA ha deliberato di approvare il manuale “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo“, e di ritenere tale atto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.
La Linea Guida è stata predisposta dal Gruppo di Lavoro n. 8 “ Terre e rocce da scavo”, costituito nell’ambito delle attività previste dal programma triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con l’obiettivo di produrre manualistica per migliorare l’azione dei
controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. In particolare, la realizzazione di manuali e linee guida è finalizzata ad assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
La normativa di riferimento in materia di terre e rocce da scavo al momento della costituzione del GdL era rappresentata dalle seguenti norme:
– art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti;
– art. 185 commi 1 lett. b) e c) e 4 del d.lgs. 152/2006 per l’esclusione dalla qualifica di rifiuto;
– DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
– DL 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con L. 24 marzo 2012, n. 28 che fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 185 del d.lgs. 152/2006;
– DL 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia convertito con Legge 98/2013 per la qualifica delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA ed AIA, come sottoprodotti;
– DL 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
– DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce qualificate rifiuti.
A seguito dell’entrata in vigore DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 che all’art. 8 prevedeva il riordino dell’intera materia, il GdL n. 8 “Terre e rocce da scavo” ha sospeso i propri lavori in attesa dell’emanazione della nuova normativa.
Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR del 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.” Il DPR ha abrogato il DM 161/2012, l’articolo 184 – bis, comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e gli articoli 41, comma 2 e 41 – bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Il DPR 120/2017 non ha abrogato il comma 3 bis dell’art. 41 del citato decreto legge e relativo ai materiali di scavo proveniente dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei SIN. Detti materiali “possono essere utilizzatori nell’ambito delle medesime aree minerarie, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari, o viari oppure altre forme di ripristino …”. In relazione alle attività minerarie ancora in essere si ricorda invece che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni, sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
Con l’emanazione del citato DPR è stato definito il quadro normativo di riferimento, pertanto il GdL n. 8 ha potuto riprendere i lavori che si sono sviluppati nelle seguenti attività finalizzate alla definizione di una Linea Guida per l’applicazione della disciplina:
– analisi del DPR e individuazione delle criticità applicative (ad esempio modalità operative di campionamento, aspetti procedurali, ecc.);
– definizione di un approccio comune finalizzato ad una applicazione condivisa delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti per le Agenzie;
– definizione di criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali.