Indicazioni per le attività lavorative del settore edile

Giuste indicazioni ricevute in materia dall’ ANCE -Associazione Nazione Costruttori Edili- vi trasmettiamo alcune indicazioni utili per l’attività lavorativa ed in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
EDILIZIA PRIVATA
Si forniscono alcune indicazioni che possono servire per evitare, che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie. Le considerazioni che seguono riguardano, considerato l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell’intero territorio nazionale e non solo quelli delle Regioni e delle province indicate nel DPCM 8 marzo 2020. Peraltro è opportuno ricordare, in questa sede, anche le indicazioni del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 relativo all’attività giudiziaria che prevede, da un lato, la sospensione di tutte le udienze civili, amministrative, penali e tributarie sino al 22 marzo 2020 (salvo alcune specifiche eccezioni) e dall’altro l’individuazione (a decorrere dal 23 marzo 2020) da parte dei responsabili degli uffici giudiziari d’intesa con altre autorità sanitarie ed amministrative di una serie di provvedimenti volti a limitare la presenza di persone negli uffici, nonché il possibile rinvio delle udienze (salvo casi specifici) ad una data successiva al 31 maggio 2020. È comunque evidente che tali disposizioni dovranno essere coordinate in sede di conversione, soprattutto relativamente ai termini di sospensione dell’attività giudiziaria (23 marzo) con quelle del successivo DPCM 9 marzo 2020.
LAVORO D.P.C.M. 9 MARZO 2020
Tenuto conto che non sono previste disposizioni che sanciscono il blocco dell’attività lavorativa sull’intero territorio italiano, il DPCM 9 marzo 2020 prescrive di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, in tutto il territorio del Paese, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati attraverso elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative anche non differibili. Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante. Si trasmette di seguito una bozza di autocertificazione, mutuata dalla precedente emanata dal Ministro dell’Interno.
INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORIE’ necessario: 1. tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero, ad oggi: – D.L. n. 6/2020, D.L. n. 9/2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020; – ordinanza Presidenza del Consiglio 646; – ordinanze del ministro della salute d’intesa con le Regioni interessate; – ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza o prefettizie; – direttiva ministero dell’interno; – indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 2. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo); 3. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori; 4. predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 5. informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni. Restiamo a Vostra disposizione per informazioni e/o notizie.