Quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono andare avanti

Emergenza Coronavirus: quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono
andare avanti
Come e dove si applica il nuovo DPCM 22 marzo 2020 ai cantieri: la nota esplicativa
dell’Ance
Una nota esplicativa dell’Ance illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che
riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali
possono andare avanti.
Attività produttive sospese e non
L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività
produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.
Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse,
vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e
94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative
alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse
nel codice ATECO 38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di
interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2).
In merito all’applicazione di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO allegata
al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un
punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in
quanto questa potrebbe svolgere più attività.
Ad esempio, si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con
un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a
realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).
Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che
contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” fa sì
che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla divisione
42 (Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti.
Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo
43.2 (Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e
installazione).
Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non
sospese e attività che erogano servizi essenziali
Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività,
ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Si allega un modello di
autodichiarazione (Allegato 3).
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale
sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può
continuare ad essere legittimamente esercitata.
Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi
essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.
Spostamento persone fisiche
L’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle
persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche
situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.
Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei
lavoratori.
Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel e
DPCM dell’8 marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il
proprio domicilio, dimora o residenza.
Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni
approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri
presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel
Comune di appartenenza.
Termine per la sospensione
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività
necessarie alla sospensione.
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19
nei cantieri edili
Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili
condiviso il 19 marzo 2020 tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas
S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL