Superbonus 110% : Tre novità nel Decreto Agosto modificato dal Senato
Nel Decreto Agosto, approvato con modifiche dal Senato il 6 ottobre, ci sono tre importanti novità riguardanti il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.
Anzitutto, all’articolo 119 del Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Inoltre, sempre all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
“13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI. L’articolo 63 del Decreto Agosto, modificato durante l’esame in Senato, prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Inoltre, si stabilisce che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 63 inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis) nell’articolo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. l. n. 77 del 2020) con il quale si prevede che l’approvazione degli interventi ivi contemplati (vedi infra), da parte dell’assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Tale maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all’articolo 121 dello stesso decreto-legge n. 34.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, apporta una serie di modifiche all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
In particolare la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma all’articolo 66 disp. att. c.c., consente anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell’articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale debba contenere anche l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa.
La disposizione nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblee virtuali di cui all’art. 1136 del codice civile, aspetto essenziale ai fini della validità delle deliberazioni assunte.
Il Servizio studi del Senato, nel dossier del 7 ottobre, suggerisce di valutare l’opportunità di precisare in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto debba risultare collegato a distanza.
Il Servizio studi del Senato rileva, inoltre, come la disposizione non specifichi quali modalità tecniche debbano essere adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, né indichi una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali. (fonte: dossier del 7 ottobre del Servizio studi del Senato)