Decreto Ristori, in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
È entrata in vigore il giorno di Natale la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Ristori – decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.319 del 24 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 43, questa nuova legge assembla i contenuti dei quattro decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi tre (Dl 149/2020, Dl 154/2020, Dl 157/2020), dei quali fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria non mancano le novità, tra cui: un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà; la possibilità di pagare in quattro quote la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile; la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti.
Equo compenso per le prestazioni professionali in ambito “Superbonus” (articolo 17-ter)
Va applicata la disciplina in materia di equo compenso (articolo 13-bis, legge 247/2012) ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020. Si tratta, rispettivamente, del “superbonus” del 110%, ossia la detrazione delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (il professionista abilitato deve asseverare la regolarità degli interventi e attestare la congruità delle spesse sostenute), e altri benefici fruibili, in alternativa, sotto forma di cessione del credito corrispondente o di sconto sul corrispettivo.
Pertanto, i soggetti (come banche o altri intermediari finanziari) che acquisiscono il credito occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica non possono sottopagare i professionisti cui si rivolgono per determinate attività connesse all’operazione, ma devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali (Dm 17 giugno 2016).
Il ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con quello della Pubblica amministrazione, vigilerà sul rispetto della norma, segnalando eventuali violazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori (articolo 4-ter)
Per semplificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori, è modificata in più punti la legge 3/2012, di fatto anticipando l’applicazione di alcune norme sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (Dlgs 14/2019), ancora non entrate in vigore. Queste le principali novità, valide anche per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Ristori”:
– nella definizione di “consumatore” va ricompresa la persona fisica che è anche socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali
– è soppressa la previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio
– l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
– i membri di una stessa famiglia (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto) possono presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se sono conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune
– possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno
– alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura
– sono previste sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento: non può presentare osservazioni al piano né opposizione o reclamo avverso l’omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore
– il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
Stop a sequestri e pignoramenti nei territori terremotati del Centro Italia (articolo 4-quater)
Con l’obiettivo di assicurare la concreta attuazione degli interventi per la riparazione e ricostruzione nonché per l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, fino al 31 marzo 2021 non sono assoggettabili a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4, Dl 189/2016); le somme depositate su conti correnti attivati a tal fine o intestati alla gestione del commissario governativo per la ricostruzione; i contributi e ogni altro finanziamento per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica di quei territori. A tali risorse e contributi, inoltre, non si applicano le norme in materia di fallimento (Rd 267/1942 e Dlgs 14/2019).
Credito d’imposta musica e spettacoli da vivo (articolo 5)
Ritocchi alla disciplina del credito d’imposta spettante alle imprese di produzione musicale in relazione alle spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere (articolo 7, Dl n. 91/2013 e articolo 80, commi 6-bis e 6-ter, Dl n. 104/2020): l’importo massimo del bonus è aumentato da 200mila a 800mila euro nei tre anni d’imposta; non è più richiesto che l’impresa esista dal 1º gennaio 2012, bensì da almeno un anno prima della richiesta di accesso all’agevolazione; non si applicano più i limiti comunitari in materia di aiuti de minimis, ma il nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria (“temporary framework”); è stato eliminato l’obbligo per l’impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.
Esenzione Cosap e Tosap e altre misure a sostegno dei pubblici esercizi (articolo 9-ter, commi 2-8)
Per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari) – che il decreto “Rilancio” aveva già escluso dal pagamento di Cosap e Tosap per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 (articolo 181, comma 1, Dl n. 34/2020) – sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Si tratta del canone unico che, secondo la riforma sulla local tax dettata dalla scorsa legge di bilancio, dal 2021 dovrà sostituire la tassa e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019).
Stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019). Per questi stessi operatori, il decreto “Rilancio” aveva disposto l’esonero dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1-bis, Dl n. 34/2020).
Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020 (articolo 181, commi da 2 a 4, Dl n. 34/2020), sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:
– per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo
– per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento. Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004) e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (articolo 6, comma 1, lettera e-bis), Dpr 380/2001).
Contributo per la riduzione dei canoni di locazione (articolo 9-quater)
Ai proprietari di unità immobiliari abitative che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono – per qualsiasi ammontare – il canone di affitto per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, lo Stato corrisponderà un contributo a fondo perduto, pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il beneficio spetta a condizione che:
– l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa
– l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario
– il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Alla finalità vengono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2021, assegnati allo specifico fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Ristori”, dovrà definire le modalità applicative della norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato. Infatti, qualora l’ammontare complessivo dei contributi da erogare in base alle domande pervenute dovesse superare le disponibilità finanziarie stanziate, l’amministrazione finanziaria dovrà rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore.
Detassazione di contributi e indennità (articolo 10-bis)
Fiscalmente irrilevanti tutte le somme (contributi e indennità di qualsiasi natura) ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi: è, infatti, sancito che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale (deliberazione 31 gennaio 2020), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione:
– non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires)
– non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’Irap
– non rilevano ai fini del rapporto – tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.
La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” fissato dalla Commissione europea, in base al quale, tra l’altro, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che:
– non superano, per impresa, 800mila euro, al lordo di imposte e oneri
– sono concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia
– sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
Secondo acconto 2020 anche a rate (articolo 13-quinquies, comma 5)
Viene introdotta la possibilità di versare in maniera frazionata la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, il 2020 per i contribuenti “solari”), che il decreto “Ristori-quater”, per determinate categorie di contribuenti, ha fatto slittare, senza applicazione di sanzioni e interessi, dallo scorso 30 novembre al 30 aprile 2021 (articolo 1, commi da 3 a 5, Dl n. 157/2020). Pertanto, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021.
Interessati dalla disposizione sono:
– gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
– a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i ristoranti nelle zone arancioni. (fonte: Fisco Oggi)